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Le norme maltesi sulla parità retributiva distinguono gli arretrati dai danni aggiuntivi

16 Ottobre 2026 Interamente in vigore In vigore

Il nostro tracker ora riflette la condizione prevista dalla legge per i danni superiori all’importo della retribuzione persa. Distingue inoltre la pubblicazione facoltativa degli indicatori sul divario retributivo da parte del datore di lavoro da quella obbligatoria da parte dell’Organismo di monitoraggio.

Cosa è cambiato

Il regolamento 14 prevede il recupero integrale della retribuzione persa, compresi i bonus collegati e i benefici in natura. Ai sensi del regolamento 14(5), un risarcimento superiore all’equivalente della retribuzione persa richiede una discriminazione commessa intenzionalmente e per motivi vessatori. L’etichetta precedente, che indicava un risarcimento integrale senza riserve, ometteva questa condizione. Il regolamento 9(8) rende facoltativa la pubblicazione da parte del datore di lavoro sul sito web o in altra forma pubblica, mentre il regolamento 11(2)(c) obbliga l’Organismo di monitoraggio a pubblicare gli indicatori dalla lettera (a) alla (f). Questa modifica corregge la nostra descrizione della normativa già in vigore.

Cosa significa per i datori di lavoro

Leggi la condizione sui danni aggiuntivi insieme al rimedio del pieno recupero degli arretrati. Distingui inoltre la comunicazione all’Organismo di monitoraggio dalla pubblicazione sul sito web del datore di lavoro. Resta irrisolto il contrasto tra le scadenze di comunicazione scaglionate del 7 giugno e la formulazione del regolamento 9(5), che indica 14 giorni lavorativi. Prima di fare affidamento solo su giugno, chiedi un chiarimento ufficiale.

Fonti

Questo aggiornamento è curato da Evenpay sulla base di fonti primarie ufficiali. Ha carattere informativo generale, non costituisce consulenza legale e descrive la situazione alla data indicata.