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Direttiva (UE) 2023/970

Certificazione parità di genere (UNI/PdR 125:2022) e rapporto biennale: cosa cambia con il D.Lgs. 96/2026

Rapporto biennale, certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 e comunicazione sul gender pay gap del D.Lgs. 96/2026 guardano tutti alle retribuzioni di donne e uomini, con soglie e cadenze diverse. Il decreto non richiama né il rapporto né la certificazione: ecco dove si sovrappongono e come usare un unico set di dati.

Ultima verifica 23 Ottobre 2026

Tre strumenti sulla parità salariale, regole diverse

Chi in Italia si occupa di parità salariale oggi gestisce fino a tre strumenti. Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 198/2006) è obbligatorio oltre i cinquanta dipendenti. La certificazione della parità di genere (art. 46-bis), rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, è volontaria. Il D.Lgs. 96/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, aggiunge dai cento dipendenti la comunicazione sul divario retributivo di genere e, in alcuni casi, la valutazione congiunta delle retribuzioni.

Tutti e tre guardano a quanto vengono pagate donne e uomini, ma con soglie, cadenze e destinatari diversi. Qui trovi cosa chiede ciascuno, dove si sovrappongono, cosa è davvero nuovo e come organizzare i dati una volta sola.

Il rapporto biennale sulla parità di genere (art. 46 D.Lgs. 198/2006)

L’obbligo riguarda le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti. Sotto questa soglia il rapporto si può redigere su base volontaria, con le stesse modalità (comma 1-bis).

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

D.Lgs. 198/2006, art. 46, comma 1

Dove e come si trasmette

Il rapporto si compila esclusivamente in via telematica, sul modello pubblicato dal Ministero del lavoro, e si trasmette alle rappresentanze sindacali aziendali. Le regole operative sono nel decreto interministeriale 29 marzo 2022: il rapporto riguarda l’azienda nel suo complesso e ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti, si invia tramite il portale Servizi Lavoro e il termine ordinario è il 30 aprile dell’anno successivo al biennio, salvo proroghe. Le consigliere e i consiglieri regionali di parità elaborano i dati, e il Ministero pubblica l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno fatto.

Quali dati retributivi contiene

Il comma 3 fissa i contenuti minimi. Per la parte retributiva il rapporto deve indicare, tra l’altro:

le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, […] nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

D.Lgs. 198/2006, art. 46, comma 3, lettera a)

I dati non indicano l’identità del lavoratore, solo il sesso, e possono essere raggruppati per aree omogenee. Se il rapporto non viene trasmesso, scatta l’invito a provvedere entro sessanta giorni e poi le sanzioni; se l’inadempimento dura oltre dodici mesi, i benefici contributivi sono sospesi per un anno. Un rapporto mendace o incompleto è punito con una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Certificazione parità di genere e UNI/PdR 125:2022 (art. 46-bis)

La certificazione della parità di genere è volontaria. L’art. 46-bis ne definisce lo scopo:

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

D.Lgs. 198/2006, art. 46-bis, comma 1

Come funziona la UNI/PdR 125:2022

I parametri minimi sono stabiliti con DPCM, che rinvia alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. La prassi misura la maturità dell’organizzazione in sei aree di valutazione, ciascuna con un proprio peso:

  • cultura e strategia;
  • governance;
  • processi HR;
  • opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
  • equità remunerativa per genere;
  • tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Gli indicatori sono quantitativi e qualitativi. Per accedere alla certificazione serve un punteggio di sintesi complessivo di almeno il 60%, e sono previsti un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni. La prassi vale per organizzazioni di ogni dimensione, dalle microimprese alle multinazionali, con semplificazioni per le realtà più piccole. L’area equità remunerativa per genere è la più vicina alla nuova normativa, ma i suoi indicatori sono quelli definiti dalla prassi, non i sette indicatori del D.Lgs. 96/2026.

Esonero contributivo e premialità

Alle aziende private certificate la legge 162/2021 (art. 5) riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, il cosiddetto sgravio contributivo, in misura non superiore all’1 per cento e fino a 50.000 euro annui per azienda, nei limiti delle risorse stanziate. Requisiti, finestra di domanda e importo effettivo dipendono dalle istruzioni INPS dell’anno di riferimento.

La certificazione porta anche punteggi premiali: nei bandi che concedono agevolazioni alle imprese a valere su fondi europei, nazionali e regionali (stesso art. 5) e nelle gare pubbliche, dove le stazioni appaltanti prevedono un maggior punteggio per le imprese certificate (art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023).

Cosa aggiunge il D.Lgs. 96/2026: gender pay gap e valutazione congiunta

Il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026, introduce obblighi che né il rapporto biennale né la certificazione prevedono. Per chi gestisce già gli altri due strumenti, contano soprattutto tre articoli.

Art. 9: la comunicazione sul divario retributivo di genere

I datori di lavoro con almeno cento dipendenti comunicano sette indicatori: il divario retributivo medio e mediano, anche nelle componenti complementari o variabili, la percentuale di donne e uomini che ricevono componenti variabili, la distribuzione per quartile retributivo e il divario per categoria di lavoratori, ripartito tra retribuzione base e componenti variabili. I dati si raccolgono ogni anno da 250 dipendenti e ogni tre anni tra 100 e 249, e vanno all’organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro. L’esattezza è confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Quali dati fornirai direttamente e quali il Ministero acquisirà da INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro lo stabiliranno i decreti ministeriali previsti dal comma 4.

Art. 10: la valutazione congiunta delle retribuzioni

Se in una qualsiasi categoria di lavoratori la differenza del livello retributivo medio tra donne e uomini è pari ad almeno il 5 per cento, non è motivata con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere e non viene corretta entro sei mesi dalla comunicazione, il datore di lavoro svolge una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori. Il rapporto biennale non prevede nulla di simile: descrive la situazione, ma non fa scattare obblighi in base all’entità del divario.

Art. 7: diritto di informazione e informativa annuale

Ogni lavoratore può chiedere per iscritto, una volta l’anno, i livelli retributivi medi per sesso della categoria di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, e riceverli entro due mesi. Il datore di lavoro informa ogni anno tutti i lavoratori di questo diritto e delle modalità per esercitarlo. Sono vietate le clausole che impediscono di rendere nota la propria retribuzione. L’art. 7 non prevede una soglia dimensionale.

Cosa il D.Lgs. 96/2026 non dice

Il decreto richiama il D.Lgs. 198/2006 per le definizioni di discriminazione, per le tutele giudiziarie e per le sanzioni, ma non menziona mai l’art. 46, l’art. 46-bis, la certificazione della parità di genere o la UNI/PdR 125:2022. In concreto il decreto:

  • non modifica né abroga il rapporto biennale, che resta dovuto oltre i cinquanta dipendenti;
  • non prevede esoneri o semplificazioni per le aziende certificate;
  • non stabilisce che i dati del rapporto biennale o della certificazione possano sostituire la comunicazione dell’art. 9;
  • non coordina soglie, cadenze, destinatari o definizioni tra i tre strumenti.

Un eventuale coordinamento potrebbe arrivare con i decreti attuativi dell’art. 9 o con chiarimenti ministeriali. Finché non ci sono, conviene trattarli come tre adempimenti distinti.

Rapporto biennale, certificazione e D.Lgs. 96/2026 a confronto

Rapporto biennale (art. 46 D.Lgs. 198/2006)

  • Obbligo: obbligatorio oltre i cinquanta dipendenti, volontario al di sotto.
  • Chi: aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti.
  • Ogni quanto: ogni due anni.
  • Dove: modello telematico sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro, con trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.
  • Cosa misura: la situazione del personale per sesso, dalle assunzioni alla formazione, dalle carriere alle uscite, fino alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Certificazione della parità di genere (art. 46-bis, UNI/PdR 125:2022)

  • Obbligo: volontaria, con esonero contributivo e premialità in bandi e gare.
  • Chi: organizzazioni di ogni dimensione.
  • Ogni quanto: monitoraggio annuale e verifica ogni due anni.
  • Dove: audit di un organismo di certificazione, secondo i parametri del DPCM.
  • Cosa misura: la maturità delle politiche di parità in sei aree, tra cui l’equità remunerativa per genere, con un punteggio minimo del 60%.

Comunicazione sul divario retributivo (art. 9 D.Lgs. 96/2026)

  • Obbligo: obbligatoria.
  • Chi: datori di lavoro con almeno cento dipendenti.
  • Ogni quanto: ogni anno da 250 dipendenti, ogni tre anni tra 100 e 249.
  • Dove: organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro, con modalità fissate dai decreti ministeriali; il divario per categoria va anche reso accessibile ai lavoratori e ai loro rappresentanti.
  • Cosa misura: sette indicatori di gender pay gap, compreso il divario per categoria di lavoratori. Una differenza di almeno il 5% non motivata né corretta porta alla valutazione congiunta (art. 10).

Un unico set di dati per tre adempimenti

Le regole restano diverse, ma la materia prima è la stessa: le retribuzioni di donne e uomini, lette per inquadramento. Costruire i dati una volta sola evita numeri incoerenti tra documenti che RSU, consigliera di parità, Ispettorato o auditor possono mettere a confronto.

  • Categorie di lavoratori dai livelli del CCNL. Il D.Lgs. 96/2026 lega lo «stesso lavoro» al medesimo livello retributivo e alla categoria legale di inquadramento del CCNL applicato (art. 4), e il rapporto biennale chiede già inquadramento contrattuale e funzione. Usa la stessa mappatura ovunque e documenta dove raggruppi più livelli come lavoro di pari valore.
  • Una sola definizione di retribuzione. Retribuzione complessiva, componenti accessorie, indennità, bonus e benefit in natura compaiono nell’art. 46 e, come componenti complementari o variabili, nell’art. 9. Decidi una volta cosa rientra nella base e cosa nella parte variabile.
  • Stesso periodo, stessa popolazione. Fissa regole uniche su periodo di riferimento, tempo parziale, assunzioni e cessazioni in corso d’anno, così che gli indicatori restino confrontabili.
  • Ore lavorate accanto agli importi. Senza le ore non si confrontano correttamente tempo pieno e tempo parziale, e non si può calcolare un divario orario se sarà questo il metodo richiesto.
  • Motivazioni documentate. Per ogni differenza registra i criteri oggettivi e neutri rispetto al genere che la motivano. Una differenza spiegata statisticamente, per esempio dall’anzianità o dal mix di ruoli, non è per questo giustificata.
  • Un solo metodo condiviso con RSU o RSA. Rapporto biennale e conferma dei dati dell’art. 9 coinvolgono entrambi le rappresentanze: condividi definizioni e metodologia una volta, non per ogni adempimento.

Un limite da tenere presente: un buon punteggio nell’area equità remunerativa della UNI/PdR 125:2022 non dimostra di per sé che gli indicatori dell’art. 9 siano in ordine, né esclude la valutazione congiunta. Certificazione e rapporto biennale aiutano ad avere dati e processi già strutturati; il rispetto del D.Lgs. 96/2026 va verificato a parte.

Domande frequenti su certificazione parità di genere, rapporto biennale e D.Lgs. 96/2026

No. Il decreto non menziona la certificazione e non prevede esoneri o semplificazioni per le aziende certificate secondo la UNI/PdR 125:2022. Dai cento dipendenti la comunicazione sul divario retributivo resta dovuta, così come l’eventuale valutazione congiunta.

Evenpay calcola i divari retributivi di genere per categoria di lavoratori partendo dai dati del payroll, con le categorie che definisci tu, per esempio a partire dai livelli del CCNL, e una sola definizione di retribuzione per ogni analisi. Le motivazioni restano accanto ai numeri. Non sostituisce la certificazione né la verifica di conformità, ma ti dà una base dati unica da cui partire. Scopri come funzionano i report sulla trasparenza retributiva.